Art. 21 · LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

Art. 21

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 20 feb 1952
I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'art. 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento.
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