Art. 15
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 20 feb 1952
Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, ai revisori dei conti nominati dal Consiglio nazionale forense sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.
La misura dell'indennità dovuta ai revisori dei conti non appartenenti all'Ordine forense sarà determinata dal regolamento.
Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.
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