Art. 10
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 22 set 1956
La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-01-08;6#art-10