Art. 7

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 6 mar 1992
Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età. Quando devono essere eletti quattro o più componenti del Consiglio di amministrazione, i nomi espressi da ciascun votante non possono superare il numero dei componenti da eleggere ridotto di uno . Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi nella sede della Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti. (4) (5)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo