Art. 4

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 1 ago 1965
Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto. Il presidente è coadiuvato e, in caso di suo impedimento o di sua assenza, è supplito da un vice presidente eletto ugualmente e per lo stesso tempo dal Consiglio di amministrazione. (4)
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