Art. 41

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 11 apr 1963
La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalità di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia .
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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6 (Art. 41 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) — Testo vigente | Portale Normativo