Art. 55
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
In vigore dal 22 set 1956
Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dell'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, è fatta nella seguente misura:
70 per cento nei conti individuali di tutti gli i iscritti;
30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di età. Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare della quota di accreditamento elevata, a lire 36 mila all'anno, per gli avvocati che abbiano superato i 50 anni di età e l'ammontare del contributo personale previsto dall'art. 25, da questi ultimi dovuto, non può essere inferiore alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei proventi determinata a norma delle precedenti disposizioni e la somma di lire 36.000.
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