Art. 33

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

In vigore dal 15 feb 1951
I contribuenti hanno la facoltà di dichiarare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie sui redditi, i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti, dei quali sia stata omessa la dichiarazione, e di rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti da ogni penalità per omessa o infedele dichiarazione. Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, la rettifica dell'Ufficio ha effetto per la sola eccedenza al di là del limite costituito dalla minore tra le due somme seguenti: a) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta del 50 per cento; b) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta di un importo pari all'aumento da lui praticato sulla prima dichiarazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio già notificati e per i quali non sia ancora conclusa nel merito la relativa contestazione, a condizione che la tassazione sia definita, su richiesta del contribuente, entro il termine indicato nel primo comma. La facoltà dei contribuenti di dichiarare ai fini del primo comma del presente articolo i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti non preclude l'accertamento da parte dell'ufficio anche prima della scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione delle dichiarazioni.
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