Art. 38
LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25
In vigore dal 15 feb 1951
Le pene pecuniarie e le sopratasse previste dall' del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e relative modificazioni e aggiunte, applicabili in dipendenza di decisioni delle Commissioni amministrative per infrazioni commesse a tutto il 31 dicembre 1947, non sono dovute qualora il contribuente effettui il pagamento del complemento di imposta sul maggior imponibile anche oltre il termine stabilito nel primo comma dell', ma entro 30 giorni a decorrere dalla data nella quale sarà, notificata la decisione.
I contribuenti, che per le infrazioni considerate nel comma precedente e a seguito di decisioni notificate dopo il 31 ottobre 1948, abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, pagato, insieme col complemento di imposta, anche le pene pecuniarie e sopratasse resesi applicabili, possono chiederne la restituzione con domanda da presentare non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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