Art. 37

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

In vigore dal 15 feb 1951
È data facoltà ai contribuenti di dichiarare all'Ufficio del registro del luogo dove hanno la residenza, o la sede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle entrate percepite fino al 31 dicembre 1949 e non assoggettate all'imposta generale sull'entrata e di pagare nel termine medesimo la detta imposta in esenzione da ogni penalità. Il pagamento dell'imposta in tal modo effettuato libera il contribuente entro i termini dell'avvenuta dichiarazione.
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