Art. 32
LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25
In vigore dal 15 feb 1951
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba lo svolgimento delle operazioni di rilevamento è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.
Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, le pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da lire 25.000 a lire 250.000.
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