Art. 30
LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25
In vigore dal 15 feb 1951
Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di prestare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato.
Chi riconsegna la scheda con risposte incomplete o false alle richieste concernenti le generalità e la residenza del dichiarante, l'attività esercitata e i cespiti posseduti è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedeltà delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte.
Chi omette di richiedere la scheda o di riconsegnarla nei casi previsti dall'ultimo comma dell' è punito con l'ammenda fino a lire 50.000.
Storico versioni
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