Art. 27
LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25
In vigore dal 15 feb 1951
La scheda contiene l'asseverazione delle dichiarazioni in essa contenute, sottoscritta dall'intestatario o da chi legalmente lo rappresenta. Se questi è nella impossibilità di sottoscrivere, la sottoscrizione è fatta da un compilatore, che deve essere persona fornita di capacità giuridica. Egli deve indicare il motivo dell'impedimento della sottoscrizione da parte dell'intestatario della scheda, ed attestare, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni scritte nella scheda corrispondono a quelle espresse dall'intestatario.
È in facoltà dei Comuni e degli Uffici distrettuali delle imposte dirette di richiedere la presentazione personale dell'intestatario, che non abbia potuto sottoscrivere, e di raccogliere direttamente la dichiarazione.
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