Art. 28

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

In vigore dal 15 feb 1951
I Comuni, prima di inviare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette le schede da essi ritirate, controllano i dati anagrafici esposti nelle schede stesse ed indicano l'ammontare del reddito complessivo accertato, ai fini dell'imposta di famiglia, in confronto di ciascun soggetto compreso nella scheda.
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LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25 (Art. 28 Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.) — Testo vigente | Portale Normativo