Art. 23

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

In vigore dal 15 feb 1951
Con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono approvati i modelli delle schede di rilevamento e sono stabiliti i termini e le modalità per la consegna ed il ritiro delle schede stesse e per la loro compilazione da parte dei soggetti tenuti a rispondervi.
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