Art. 23 · LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

Art. 23

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

In vigore dal 15 feb 1951
Con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono approvati i modelli delle schede di rilevamento e sono stabiliti i termini e le modalità per la consegna ed il ritiro delle schede stesse e per la loro compilazione da parte dei soggetti tenuti a rispondervi.
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