Art. 31
LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25
In vigore dal 15 feb 1951
Chiunque promuove, costituisce od organizza accordi allo scopo di impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero pubblicamente istiga coloro che vi sono tenuti a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni non vere, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.
Quando il fatto è commesso a mezzo della stampa periodica, la reclusione è da nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Il minimo delle pene previste nei commi precedenti è raddoppiato quando l'accordo o la istigazione abbiano conseguito l'effetto.
Nell'ipotesi prevista nel primo comma può essere inflitta soltanto la pena pecuniaria quando il fatto rivesta carattere di lieve entità.
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