Art. 35
LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25
In vigore dal 15 feb 1951
I contribuenti che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempiano alle operazioni e formalità prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i tributi, compreso il complemento d'imposta e gli accessori dovuti sui maggiori valori, sono esonerati dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle leggi medesime.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui siano in corso accertamenti o contestazioni.
Nei casi previsti dall'articolo 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, la riduzione delle imposte ordinarie, che sarebbe spettata se gli atti e contratti fossero stati sottoposti a registrazione nel termine di legge, è limitata ai tre quarti.
Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il 31 dicembre 1949.
Storico versioni
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