Art. 34
LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25
In vigore dal 15 feb 1951
Il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dalle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo precedente per le annualità arretrate è iscritto provvisoriamente in ruoli riscuotibili in 18 rate bimestrali uguali, a partire da quella scadente il 10 agosto 1951, salvo il disposto del secondo comma dell'.
Il termine per ricorrere contro l'iscrizione nei ruoli indicati nel comma precedente decorre dal giorno della notifica della cartella esattoriale.
La rateazione prevista nel primo comma è accordata anche per il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dagli accertamenti definiti ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.
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