Art. 42

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

In vigore dal 15 feb 1951
Le società non regolarmente costituite, esistenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno regolarizzarsi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con atto assoggettato a registrazione entro lo stesso termine, col pagamento della normale imposta di registro, di cui all'art. 81 della tariffa, allegato A alla legge del registro e, successive modificazioni e della normale imposta ipotecaria ridotte a metà, da applicarsi sull'attivo lordo esistente al momento in cui la società si regolarizza. L'esistenza di società non regolare alla data di pubblicazione della presente legge deve essere provata mediante certificato attestante la iscrizione della società di fatto nel registro delle Camere di commercio, ovvero mediante certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'iscrizione della società di fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti. Qualora le società commerciali già regolarmente costituite, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge un nuovo termine alla loro durata, è dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo