Art. 43
LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25
In vigore dal 15 feb 1951
A decorrere dal 1 gennaio 1950 la facoltà di aumentare i tributi di cui all'ultimo comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall' del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, con le aggiunte di cui all' del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'imposta di famiglia e per quella comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.
Pure a decorrere dal 1 gennaio 1950, la facoltà di cui all'art. 336 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.
Restano ferme le supercontribuzioni approvate definitivamente dalla Commissione centrale per la finanza locale o dalle Giunte provinciali amministrative, secondo le rispettive competenze, fino al 30 luglio 1950.
Storico versioni
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