Art. 49

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

In vigore dal 15 feb 1951
Il Governo della Repubblica è autorizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a coordinare il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, con la presente legge e ad emanare un unico testo delle disposizioni contenute nelle due leggi, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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