Art. 7

LEGGE 6 luglio 1949, n. 466

In vigore dal 20 ago 1949
L' del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 328, sono sostituiti dal seguente: "Il titolo legale a possedere necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunciato, in camera di consiglio, dal tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta. Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sarà pronunciato, parimenti in camera di consiglio, dalla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso cui trovasi iscritto il deposito. Quando però si tratta, di somma non superiore a lire centomila, o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi detta somma, la successione si prova nei modi stabiliti dagli articoli 298 e 299 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. I limiti della somma e del capitale nominale degli effetti pubblici, per la applicazione delle norme stabilite nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 299 del citato regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sono rispettivamente elevati a lire ventimila, a lire diecimila, a lire quattromila. Ove però sorga qualche dubbio in ordine alla successione od ai rapporti da essa dipendenti, dovrà il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato nel primo e secondo comma, del presente articolo".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-07-06;466#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo