Art. 9
LEGGE 6 luglio 1949, n. 466
In vigore dal 20 ago 1949
Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti definitivi, con i quali le competenti autorità giudiziarie ed amministrative, non si limitano a liberare il deposito dal vincolo cui è sottoposto, ma indicano altresì una determinata persona alla quale per il titolo ivi specificato deve essere fatta la restituzione, sono senz'altro eseguibili da parte della Cassa dei depositi e prestiti che emetterà l'ordine di consegna od il mandato a favore della persona designata, salvo che vi si oppongano legali impedimenti.
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