Art. 13

LEGGE 6 luglio 1949, n. 466

In vigore dal 20 ago 1949
La decadenza, per qualsiasi motivo, negli aventi diritto o nelle persone legalmente autorizzate o delegate, della facoltà di riscuotere somme o di ritirare titoli valori, deve essere notificata alla Cassa dei depositi prestiti a termine e nelle forme di legge. Sono validi i pagamenti di titoli e valori che la Cassa avesse eseguito anteriormente alla notifica di cui al precedente comma. Le norme anzidette, in quanto applicabili, hanno efficacia anche nei riguardi di altre operazioni da compiersi dalla Cassa.
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LEGGE 6 luglio 1949, n. 466 (Art. 13 Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti.) — Testo vigente | Portale Normativo