Art. 12

LEGGE 6 luglio 1949, n. 466

In vigore dal 20 ago 1949
Qualsiasi atto o provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa che possa comunque spiegare effetti sulla libera disponibilità dei depositi, per avere efficacia nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere portato a conoscenza dell'ufficio depositario, mediante notifica per ufficiale giudiziario o presentazione di copia autentica.
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