Art. 14
LEGGE 6 luglio 1949, n. 466
In vigore dal 20 ago 1949
All'art. 237 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n 1058, sostituito il seguente:
"Le riscossioni del numerario ed il ricevimento dei titoli sono eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria, provinciale in base ad ordini emessi, secondo i casi, dalla Direzione generale o dalla Intendenza di finanza, e firmati, rispettivamente, dal direttore generale o dall'intendente di finanza.
I pagamenti del numerario e la restituzione dei titoli sono parimenti eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale, in base a mandati od ordini firmati dal direttore generale e dal direttore capo della ragioneria e vistati dal capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, se emessi dalla Direzione generale, e dall'intendente e dal direttore di ragioneria, se emessi dalle Intendenze di finanza".
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