Art. 10
LEGGE 6 luglio 1949, n. 466
In vigore dal 20 ago 1949
Il secondo comma dell'art. 101 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è sostituito dal presente articolo:
"La consegna degli effetti pubblici, a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposito definitivo, può essere autorizzata dalla Intendenza di finanza, presso cui è iscritto il relativo deposito purchè il valore nominale degli effetti pubblici, da spedire, non ecceda le lire ventimila e gli interessati, nella corrispondente domanda a firma autenticata, dichiarino esplicitamente di assumersi il rischio e le spese dell'invio, mediante piego postale assicurato.
Il direttore generale potrà, anche con effetto continuativo, autorizzare le Intendenze di finanza, per speciali circostanze, nei modi e con le cautele che crederà di adottare, a consentire la trasmissione da una tesoreria ad un'altra, di effetti pubblici depositati eccedenti il valore nominale di lire ventimila.
Le norme di cui ai due commi precedenti valgono anche per la consegna delle cedole o di altri recapiti, da ritirarsi nella loro specie dagli interessati".
Storico versioni
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