Art. 15

LEGGE 6 luglio 1949, n. 466

In vigore dal 20 ago 1949
È abrogata qualsiasi disposizione che sia in contrasto con le norme contenute nella presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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