Art. 15
LEGGE 6 luglio 1949, n. 466
In vigore dal 20 ago 1949
È abrogata qualsiasi disposizione che sia in contrasto con le norme contenute nella presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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