Art. 11

LEGGE 6 luglio 1949, n. 466

In vigore dal 20 ago 1949
È in facoltà della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e dei dipendenti uffici periferici, di rilasciare, su domanda delle parti interessate, attestazioni di atti prodotti presso di essi, al fine di poter sostituire la documentazione occorrente per operazioni richieste presso altri uffici della Cassa dei depositi e prestiti.
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