Art. 5
LEGGE 6 luglio 1949, n. 466
In vigore dal 16 mar 1991
ARTICOLO ABROGATO DALLA D.L. 12 GENNAIO 1991, N. 6, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L.15 MARZO 1991, N. 80
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-07-06;466#art-5