Art. 2

LEGGE 6 luglio 1949, n. 466

In vigore dal 20 ago 1949
Il limite stabilito nel terzo comma dell'art. 16, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nell'art. 45 del relativo regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è elevato a lire cinquemila. La disposizione del presente articolo, per quanto riguarda i depositi già costituiti, ha effetto dal 1 gennaio 1949.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-07-06;466#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo