Art. 3

LEGGE 6 luglio 1949, n. 466

In vigore dal 20 ago 1949
Il limite minimo stabilito dall' del regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, per la liquidazione e il pagamento semestrale degli interessi dei depositi in numerario ed in effetti pubblici, è elevato a lire cinquantamila.
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