Art. 3
LEGGE 6 luglio 1949, n. 466
In vigore dal 20 ago 1949
Il limite minimo stabilito dall' del regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, per la liquidazione e il pagamento semestrale degli interessi dei depositi in numerario ed in effetti pubblici, è elevato a lire cinquantamila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-07-06;466#art-3