Art. 1

LEGGE 6 luglio 1949, n. 466

In vigore dal 20 ago 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: All' del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453: è sostituito il seguente: "La Cassa riceve in deposito: a) denaro; b) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile; c) titoli garantiti dallo Stato; d) buoni del tesoro ordinari e poliennali; e) buoni postali fruttiferi; f) buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti g) titoli fondiari ed equiparati, ed obbligazioni di Comuni, Province e pubblici stabilimenti".
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