Art. 4
LEGGE 6 luglio 1949, n. 466
In vigore dal 20 ago 1949
Per la restituzione dei depositi in numerario, per il pagamento degli interessi dei depositi e per i pagamenti relativi alle altre sue gestioni, la Cassa depositi e prestiti, su richiesta degli interessati, ha facoltà di avvalersi delle disposizioni del regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1739, e successive disposizioni.
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