Art. 7
LEGGE 3 marzo 1949, n. 52
In vigore dal 21 feb 1952
Ai titolari di rendita, vitalizia costituita in virtù delle disposizioni contenute nell' della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e agli inabili ai quali sia dovuta una rendita vitalizia in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è concesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire tremila per quelli aventi una inabilità permanente dal cinquanta al settantanove per cento, di lire cinquemila per quelli aventi una inabilità permanente dall'ottanta all'ottantanove per cento, e di lire settemila per quelli aventi una inabilità permanente dal novanta ai cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.
È fatta salva all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che addebiterà alle singole gestioni gli oneri relativi, la rivalsa, secondo la rispettiva competenza, sugli enti di cui all'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
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