Art. 8

LEGGE 3 marzo 1949, n. 52

In vigore dal 29 mar 1949
Ai titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 maggio 1946, con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore ad venti per cento, è concesso di richiedere all'Istituto assicuratore, non prima della scadenza di un quadriennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 49 del regio decreto suddetto, approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942, aumentato del dieci per cento. In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso tra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall' del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'art. 52 del regolamento approvato col regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.
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