Art. 14
LEGGE 3 marzo 1949, n. 52
In vigore dal 29 mar 1949
Per i maggiori oneri a carico dello Stato per l'aumento delle indennità per gli infortuni e le malattie professionali, dovute ai dipendenti dello Stato, ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sarà provveduto con decreto del Ministro per il tesoro, mercè prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
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