Art. 15
LEGGE 3 marzo 1949, n. 52
In vigore dal 29 mar 1949
Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI GRASSI - PELLA -
LOMBARDO - SARAGAT -
CORBELLINI - JERVOLINO
Visto, i Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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