Art. 15

LEGGE 3 marzo 1949, n. 52

In vigore dal 29 mar 1949
Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI GRASSI - PELLA - LOMBARDO - SARAGAT - CORBELLINI - JERVOLINO Visto, i Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-03-03;52#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo