Art. 10

LEGGE 3 marzo 1949, n. 52

In vigore dal 29 mar 1949
Con effetto dal 1 gennaio 1949 è soppressa l'addizionale del sette per cento dei premi disposta a carico dei datori di lavoro con l' del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, per la copertura, degli oneri derivanti dalla corresponsione degli assegni di carovita e sono abrogate le disposizioni di cui al primo comma dell', modificato col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 918, ed agli articoli da 12 a 15 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e quelle di cui agli del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254. Rimangono ferme le disposizioni concernenti le indennità di caropane stabilite con altri provvedimenti salvo quelle concernenti le addizionali sui premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le quali sono soppresse.
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