Art. 6
LEGGE 3 marzo 1949, n. 52
In vigore dal 21 feb 1952
Ai grandi invalidi del lavoro, liquidati in capitale a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, assistiti ai sensi dell'art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è concesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire cinquemila, per i grandi invalidi aventi una inabilità permanente fino all'ottantanove per cento e di lire settemila per quelli aventi una inabilità permanente dal novanta al cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.
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