Art. 3
LEGGE 3 marzo 1949, n. 52
In vigore dal 26 gen 1955
Il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l' del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, è sostituito dal seguente:
"In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centoventimila fino ad un massimo di lire duecentosettantamila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima fino ad un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali".(1)
Storico versioni
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