Art. 5
LEGGE 3 marzo 1949, n. 52
In vigore dal 29 mar 1949
Con decorrenza dal 1 gennaio 1949, le rendite per morte e quelle per inabilità permanente liquidate in forma definita dal trentacinque al cento per cento per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, in corso alla data suddetta, sono rivalutate secondo i criteri fissati dall' della presente legge sulla base di una retribuzione annua:
a) di lire centoventimila per i casi di inabilità permanente di grado dal trentacinque al quarantanove per cento e per i superstiti;
b) di lire centocinquantamila per i casi di inabilità permanente di grado dal cinquanta al settantanove per cento;
c) di lire centottantamila per i casi di invalidità permanente di grado dall'ottanta al cento per cento.
Analoghe norme si applicano per le rendite che saranno liquidate dopo la data predetta per gli infortuni avvenuti o per le malattie verificatesi fino alla data stessa.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la rivalutazione è fatta sulla base delle seguenti retribuzioni annue in relazione alle ipotesi previste alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo:
1) per i comandanti e per i capi macchinisti rispettivamente lire centonovantamila, duecentotrentasettemilacinquecento e duecentottantacinquemila;
2) per i primi ufficiali di coperta e di macchina rispettivamente lire centosessantamila, duecentomila e duecentoquarantamila;
3) per gli altri ufficiali rispettivamente lire centoquarantamila, centosettantacinquemila e duecentodiecimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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