Art. 2
LEGGE 3 marzo 1949, n. 52
In vigore dal 29 mar 1949
All'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l' del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e con l' del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 2) del primo comma è sostituito dal seguente:
"Il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta, ai figlio inabile finchè dura l'inabilità";
b) l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"L'assegno è di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire sedicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, e di lire ottomila negli altri casi.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di retribuzione con un minimo secondo le misure indicate nel comma precedente".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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