Art. 12

LEGGE 3 marzo 1949, n. 52

In vigore dal 29 mar 1949
Le rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate e da pagare dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra, sono a carico dello Stato. Per il relativo rimborso a favore dell'Istituto predetto si osservano le modalità fissate, ai termini dell'art. 48, ultimo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dai decreti Ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947, concernenti la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dalle Amministrazioni statali L'ammontare delle rate di rendita e degli accessori integrativi erogati fino al 30 giugno 1948 è rimborsato dallo Stato all'Istituto suddetto in cinque rate annuali di eguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50. Le rate di rendita e gli accessori integrativi erogati dal predetto Istituto in ciascun esercizio finanziario sono rimborsati nell'esercizio finanziario successivo, a partire da quello 1949-50. Oltre ai rimborsi di cui ai commi precedenti non è dovuto da parte dello Stato alcun pagamento per interessi e per quote di spese generali di amministrazione.
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