Art. 13

LEGGE 3 marzo 1949, n. 52

In vigore dal 29 mar 1949
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle Casse mutue marittime tirriena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie. Le somme già versate o che saranno versate alle suddette Casse marittime dall'Unione italiana di riassicurazione in base alla Convenzione del 15 novembre 1941 con esse stipulata, rimangono acquisite alle Casse marittime medesime e computate in conto dei rimborsi che lo Stato è tenuto ad effettuare a norma, della presente legge. Qualora l'importo delle somme versate dall'Unione italiana di riassicurazione fino al 30 giugno 1948 risulti inferiore all'importo delle rate di rendita ed accessori integrativi pagati dalle Casse marittime fino a tale data, il rimborso dello Stato è limitato alla differenza; qualora invece l'importo sia superiore, l'eccedenza, aumentata dagli eventuali successivi versamenti fatti dall'Unione italiana di riassicurazione, è portata a diminuzione dei rimborsi dovuti per l'esercizio 1948-49 e seguenti.
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