Art. 8
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
Le indennità previste dall' della presente legge sono pagate dai datori di lavoro all'impiegato per conto della Cassa, che provvede al loro rimborso a norma degli articoli seguenti.
A cura del datore di lavoro è trattenuta su di esse l'imposta di ricchezza mobile, in quanto dovuta, e il relativo importo è versato all'Erario.
L'impiegato, con dichiarazione autenticata dall'autorità, militare da cui esso dipende o in altri modi consentiti dalla legge, può delegare altra persona per la riscossione delle indennità.
Storico versioni
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