Art. 10
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
Per ottenere le indennità gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento della autorità militare o del podestà attestante il richiamo e a presentare, ogni tre mesi, un certificato della stessa autorità militare oppure del podestà comprovante la loro permanenza in servizio militare e il grado rivestito.
Il datore di lavoro è tenuto a pagare, per conto della cassa, le indennità, per un periodo di 90 giorni dalla data dell'ultimo certificato, alla scadenza del normale periodo di corresponsione delle retribuzioni.
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