Art. 15

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
Ai datori di lavoro la Cassa potrà fare, con le garanzie da fissarsi dal Comitato di cui all', anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo delle indennità da erogarsi sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.
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