Art. 14
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Comitato di cui all', possono essere autorizzati nei confronti di determinate categorie professionali sistemi diversi per la riscossione dei contributi e il pagamento delle indennità in deroga alle norme di cui agli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1940-06-10;653#art-14